Proposta di legge di iniziativa popolare per abrogare il “Porcellum” e per le Primarie di collegio

Questa mattina Arturo Parisi, Mario Barbi, Gabriele De Giorgi, Antonio La Forgia, Pasquale Londrillo, Luca Andrea Massaro, Fausto Recchia, Giulio Santagata, Albertina Soliani e Sandra Zampa, hanno depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare.

Questa proposta cosi’ come il referendum contro il “porcellum”, prevede il ritorno alla legge elettorale uninominale.

Ma la stessa proposta di legge e’ finalizzata a fare cio’ che il referendum non puo’ fare: introdurre la possibilita’ di fare ricorso a votazioni primarie gestite e garantite pubblicamente esattamente come tutte le elezioni politiche e amministrative.

Ed in particolare si prevede di fronteggiare gli inevitabili costi delle votazioni primarie riducendo di un pari importo il fondo per il rimborso ai partiti delle spese elettorali.

S.Z.

Arturo Parisi, Mario Barbi, Gabriele De Giorgi, Antonio La Forgia, Pasquale Londrillo, Luca Andrea Massaro, Fausto Recchia, Giulio Santagata, Albertina Soliani e Sandra Zampa depositano la proposta di legge di iniziativa popolare in Corte di Cassazione

Arturo Parisi, Mario Barbi, Gabriele De Giorgi, Antonio La Forgia, Pasquale Londrillo, Luca Andrea Massaro, Fausto Recchia, Giulio Santagata, Albertina Soliani e Sandra Zampa depositano la proposta di legge di iniziativa popolare in Corte di Cassazione

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa popolare

Abrogazione della legge n. 270/2005, ripristino delle norme da essa abrogate del T.U. di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361 e del T.U. di cui al d.lgs 20 dicembre 1993, n. 533 e delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie.

Articolo 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Articolo 2

(votazioni primarie per la selezione delle candidature di collegio)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che fissi le norme necessarie a prevedere ed a disciplinare, in ciascun collegio uninominale, lo svolgimento di votazioni primarie per la selezione delle candidature sottoposte al voto degli elettori del collegio.

2. Il governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. definire le modalità con le quali ciascun partito o gruppo politico organizzato, abilitato a presentare condidature e liste di candidati a norma delle leggi 4 agosto 1993 n.276 e n.277, possa dichiarare al ministero dell’Interno la decisione di avvalersi di votazioni primarie per la selezione delle proprie candidature, indicando anche per quali collegi intende avvalersi di tale metodo;

  2. definire le modalità e termini entro i quali i partecipanti alle primarie devono presentare la propria candidatura;

  3. stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle votazioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

  4. prevedere che le votazioni primarie si svolgono nel medesimo giorno e che ciascun elettore possa votare per non più di una candidatura;

  5. stabilire che, per ciascuna votazione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti é per ciò stesso il candidato di collegio del partito o del gruppo politico organizzato che ha chiesto la indizione delle votazioni primarie in quel collegio;

  6. prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

  7. prevedere che in ciascun collegio sia istituita una Commissione elettorale competente a dichiarare i risultati di tutte le primarie svoltesi nel collegio;

  8. stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle votazioni primarie sia pari a 1/4 del numero di quelli previsti per le elezioni politiche rispettando una distrbuzione omogenea sul territorio. Il numero dei seggi può essere ridotto a 1/5 nei collegi in cui un solo partito o gruppo organizzato abbia chiesto di affidare ad una votazione primaria la scelta della propria candidatura;

  9. provvedere alla costituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per l’organizzazione delle votazioni primarie finanziato riducendo di un pari importo il fondo previsto per il rimborso ai partiti delle spese elettorali.

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